Art. 26.
(Status dei cooperanti).

      1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani in possesso delle conoscenze

 

Pag. 34

tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica, che stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, prescindendo da fini di lucro e ispirati ai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.
      2. Sono comprese tra le attività di cooperazione quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la «Carta dei diritti e dei doveri del cooperante», che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.